1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:
«4-bis. Per evento lesivo, ai fini della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e della proroga di cui al comma 2, si intende non solo il danno diretto a beni mobili o immobili, ovvero il danno consistito in lesioni personali, ma anche il danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere la parte offesa ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione rispetto alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale».
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione, di usura e di associazione per delinquere, che hanno causato l'evento lesivo di cui al comma 4-bis. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini della sospensione e