PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, è inserito il seguente:

      «4-bis. Per evento lesivo, ai fini della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e della proroga di cui al comma 2, si intende non solo il danno diretto a beni mobili o immobili, ovvero il danno consistito in lesioni personali, ma anche il danno sotto forma di mancato guadagno inerente l'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere la parte offesa ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione rispetto alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale».

Art. 2.
(Competenza in ordine all'espressione del parere sulla sospensione delle procedure esecutive per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

      1. Dopo il comma 7 dell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono aggiunti i seguenti:

      «7-bis. La sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del parere favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti di estorsione, di usura e di associazione per delinquere, che hanno causato l'evento lesivo di cui al comma 4-bis. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini della sospensione e

 

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della proroga citate, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
      7-ter. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, che trasmette il parere al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla data della comunicazione del prefetto.
      7-quater. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, o di enti previdenziali o assistenziali, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, definito ai sensi del comma 4-bis, fino al termine di scadenza della sospensione dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 o della proroga di cui al comma 2».